Summary: | L’Unione europea, con la dir. 2008/101/Ce, ha stabilito unilateralmente di inclu-dere nel meccanismo per lo scambio commerciale delle quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS) adottato tramite la dir. 2003/87/Ce, le emissioni causate dai voli aerei in par-tenza da, o in arrivo a, un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro dell’Unione nonché in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia in quanto Stati Parte dello Spazio econo-mico europeo. Tale scelta ha suscitato polemiche e dubbi a proposito della competenza dell’Unione stessa di emanare atti normativi aventi portata extraterritoriale e della compatibi-lità dell’EU ETS con gli obblighi imposti dall’Organizzazione mondiale del commercio (WTO). La dir. 2008/101/Ce e la sentenza della Corte di giustizia che ne ha confermato la validità, possono tuttavia contribuire alla configurazione di un regime giuridico internazionale in tema di emissioni di gas a effetto serra prodotte dal traffico aereo, da negoziare auspicabil-mente sotto l’egida dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO).
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