Orsi e lupi in due sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Con la sentenza n. 215 del 2019 la Corte costituzionale italiana ha deciso che due Leggi delle Province Autonome di Trento (n. 9 del 2018) e Bolzano (n. 11 del 2018) non sono anticostituzionali. Tali leggi hanno contenuto simile e stabiliscono la competenza dei Presidenti delle due Province Autonome...

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Bibliographic Details
Main Author: Maria Clara Maffei
Other Authors: Maffei, Maria Clara
Format: Article in Journal/Newspaper
Language:Italian
Published: Editoriale scientifica 2020
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/11381/2910333
Description
Summary:Con la sentenza n. 215 del 2019 la Corte costituzionale italiana ha deciso che due Leggi delle Province Autonome di Trento (n. 9 del 2018) e Bolzano (n. 11 del 2018) non sono anticostituzionali. Tali leggi hanno contenuto simile e stabiliscono la competenza dei Presidenti delle due Province Autonome relativamente al potere di autorizzare deroghe concernenti orsi (Ursus arctos) e lupi (Canis lupus). Questi grandi carnivori sono entrambi protetti dalla Direttiva del Consiglio 92/43/EEC del 1992 sulla conservazione degli habitat naturali e la flora e la fauna selvatiche. Secondo il Governo italiano, solo il Ministro dell’ambiente può autorizzare le deroghe previste all’art. 16 della Direttiva, in quanto solo l’autorità centrale può adottare misure che tengono conto dello stato di conservazione delle specie con riferimento ad aree più vaste (ad es. il contesto alpino) rispetto ai territori limitati delle due Province. La Corte costituzionale, tuttavia, non ha condiviso questa opinione. Nel Caso C-674/17, relativo a un rinvio pregiudiziale della Corte Suprema Amministrativa della Finlandia, con la sentenza del 10 ottobre 2019, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito le condizioni in base alle quali può essere concessa una deroga al divieto dell’uccisione deliberata di lupi, in un contesto di caccia per la gestione delle popolazioni. La Corte ha stabilito, inter alia, che le deroghe non erano state soggette a una valutazione dell’impatto che la deroga nel caso specifico – giustificata dalla lotta al bracconaggio – avrebbe potuto avere sulla conservazione delle popolazioni di lupi, a livello del territorio della Finlandia o della regione bio-geografica quando ciò fosse richiesto dalla distribuzione naturale della specie. La Corte ha tuttavia deciso che spettava ai tribunali nazionali accertare se ricorresse tale ipotesi.