La Ctu nel post-Covid
La consulenza tecnica d’ufficio è strumento ir- rinunciabile del giudice in tutti quei casi in cui una valutazione tecnica motivata risulti “neces- saria” (art. 61 c.p.c.) per la corretta compren- sione dei fatti di causa: così è nelle ipotesi di responsabilità professionale sanitaria. Da un punto d...
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ftunivmilanoair:oai:air.unimi.it:2434/789595 2024-01-28T10:04:22+01:00 La Ctu nel post-Covid Arnaldo Migliorini Alessio Battistini A. Migliorini A. Battistini 2020 http://hdl.handle.net/2434/789595 ita ita Convegno di Traumatologia Clinica e Forense http://hdl.handle.net/2434/789595 Settore MED/43 - Medicina Legale info:eu-repo/semantics/conferenceObject 2020 ftunivmilanoair 2024-01-02T23:50:54Z La consulenza tecnica d’ufficio è strumento ir- rinunciabile del giudice in tutti quei casi in cui una valutazione tecnica motivata risulti “neces- saria” (art. 61 c.p.c.) per la corretta compren- sione dei fatti di causa: così è nelle ipotesi di responsabilità professionale sanitaria. Da un punto di vista medico-legale, la Ctu è per defini- zione un momento dibattimentale connotato da una profonda componente dialettica e clinica. In tale contesto, la presenza fisica delle parti e del periziando è elemento non soltanto utile ma anche formalmente corretto (art. 194 c.p.c). La consolidata prassi medico-legale nella con- duzione delle operazioni peritali è stata stravol- ta dalla pandemia Covid, generando molte diffi- coltà sia sul piano pratico sia su quello tecnico e, conseguentemente valutativo. Le difficoltà legate al divieto di “assembramen- to” e agli incontri in presenza sono state, per esempio, superate per quanto attiene le udien- ze di conferimento dell’incarico, attraverso l’u- tilizzo di strumenti telematici. Più difficile, in tal senso, la gestione delle operazioni peritali, in particolare per l’inemendabilità di due mo- menti tecnici fondamentali: l’esame clinico e la discussione tra le parti. Ovviamente, l’esame clinico è “obiettivo” per definizione e non può essere in alcun modo de- mandato o espletato a distanza. Ma anche la di- scussione tra le parti è difficilmente eseguibile a distanza, se non a rischio di impoverire fino al limite del tecnicismo la comunicazione uma- na, costituita in misura fors’anche preponde- rante da comunicazione non verbale: si provi a pensare, a titolo di esempio, all’apprezzamento obiettivo di una limitazione funzionale artico- lare contro resistenza, oppure all’efficacia di un semplice sguardo di intesa tra due consulenti di parte nel corso della discussione tecnica; senza poi entrare nel merito dei problemi informatici o di privacy. D’altra parte, è evidente la semplicità e l’effica- cia dei dispositivi telematici: basti pensare alla possibilità di partecipazione alle ... Conference Object artico The University of Milan: Archivio Istituzionale della Ricerca (AIR) |
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La consulenza tecnica d’ufficio è strumento ir- rinunciabile del giudice in tutti quei casi in cui una valutazione tecnica motivata risulti “neces- saria” (art. 61 c.p.c.) per la corretta compren- sione dei fatti di causa: così è nelle ipotesi di responsabilità professionale sanitaria. Da un punto di vista medico-legale, la Ctu è per defini- zione un momento dibattimentale connotato da una profonda componente dialettica e clinica. In tale contesto, la presenza fisica delle parti e del periziando è elemento non soltanto utile ma anche formalmente corretto (art. 194 c.p.c). La consolidata prassi medico-legale nella con- duzione delle operazioni peritali è stata stravol- ta dalla pandemia Covid, generando molte diffi- coltà sia sul piano pratico sia su quello tecnico e, conseguentemente valutativo. Le difficoltà legate al divieto di “assembramen- to” e agli incontri in presenza sono state, per esempio, superate per quanto attiene le udien- ze di conferimento dell’incarico, attraverso l’u- tilizzo di strumenti telematici. Più difficile, in tal senso, la gestione delle operazioni peritali, in particolare per l’inemendabilità di due mo- menti tecnici fondamentali: l’esame clinico e la discussione tra le parti. Ovviamente, l’esame clinico è “obiettivo” per definizione e non può essere in alcun modo de- mandato o espletato a distanza. Ma anche la di- scussione tra le parti è difficilmente eseguibile a distanza, se non a rischio di impoverire fino al limite del tecnicismo la comunicazione uma- na, costituita in misura fors’anche preponde- rante da comunicazione non verbale: si provi a pensare, a titolo di esempio, all’apprezzamento obiettivo di una limitazione funzionale artico- lare contro resistenza, oppure all’efficacia di un semplice sguardo di intesa tra due consulenti di parte nel corso della discussione tecnica; senza poi entrare nel merito dei problemi informatici o di privacy. D’altra parte, è evidente la semplicità e l’effica- cia dei dispositivi telematici: basti pensare alla possibilità di partecipazione alle ... |
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